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Il giuramento controverso del nuovo sindaco di New York

di Melissa de Teffé da Washington, DC – Giornalista con Master in Diplomazia presso l’ISPI, esperta di politica statunitense, accreditata per START InSight presso il Dipartimento di Stato

Il 1° gennaio 2026 Zohran Mamdani, neo-eletto sindaco di New York, ha prestato giuramento sul Corano – un esemplare del XVIII o XIX secolo appartenuto ad Arturo Schomburg, storico e attivista afro-portoricano – anziché sulla Bibbia. Questa scelta religiosa, tenendo presente che negli Stati Uniti vige il principio della separazione tra Stato e Chiesa, ci induce a una riflessione più ampia e ci pone di fronte a un nodo che affligge in modo crescente il mondo occidentale: il rapporto tra pluralismo religioso e ordine giuridico, soprattutto se osservato alla luce della mancata distinzione tra sfera religiosa e sfera statale in molte interpretazioni dell’Islam politico.

Volendo rispettare tutti i credo, gli Stati Uniti – come tutte le democrazie liberali – si fondano su un principio non negoziabile: la neutralità dello Stato rispetto alle fedi religiose. Tale neutralità non è ostilità verso la religione, ma la condizione necessaria affinché tutte le religioni possano coesistere senza pretendere di tradursi in fonte di legittimazione politica o giuridica.

Il giuramento su un testo sacro diverso dalla Bibbia non è, di per sé, una violazione costituzionale. La Costituzione americana non impone un simbolo religioso specifico, né obbliga a giurare su un testo sacro. (Costituzione degli Stati Uniti – Articolo VI, Clausola 3 “…no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.” Nessun test religioso potrà mai essere richiesto come requisito per ricoprire una carica pubblica negli Stati Uniti.)

La questione non riguarda il Corano come testo religioso, bensì il significato politico e simbolico che il suo utilizzo assume in un contesto in cui si discute sempre più apertamente dei limiti di compatibilità tra il diritto secolare e sistemi normativi che si presentano come indisponibili alla revisione democratica. Nel mondo occidentale, il rule of law  (lo stato di diritto), si fonda su un presupposto essenziale: la legge trae la propria legittimità da procedure democratiche, è modificabile, contestabile e uguale per tutti. Nel diritto islamico tradizionale, al contrario, la norma giuridica è concepita come espressione di un comando divino, non soggetto a revisione democratica e applicato in modo differenziato in base allo status personale (genere, religione, appartenenza comunitaria).

È qui che emerge la frattura strutturale.  Non tra Islam e Occidente come civiltà, ma tra due concezioni dell’autorità della legge.

Il problema per le democrazie liberali non nasce dal rispetto delle convinzioni religiose individuali, bensì dal rischio – sempre più concreto – che il pluralismo culturale venga interpretato come legittimazione di pluralismi giuridici. Quando norme religiose iniziano a operare, anche informalmente, come sistemi paralleli di regolazione della vita familiare, dei rapporti di genere o delle controversie civili, il principio di uguaglianza davanti alla legge viene progressivamente eroso.

La separazione tra Stato e religione non è un dettaglio storico occidentale, ma una conquista politica volta a proteggere l’individuo – soprattutto il più debole – dall’arbitrio di autorità non democratiche, siano esse politiche o religiose. È proprio questa separazione che consente la libertà di culto, non il contrario.

In questo senso, gesti simbolici come il giuramento su un testo sacro assumono una rilevanza che va oltre la dimensione personale. Essi interrogano la capacità dello Stato di rimanere l’unico garante della legalità, senza cedere, nemmeno implicitamente, all’idea che possano esistere fonti alternative di legittimazione normativa.

Rispettare tutte le fedi non significa rinunciare a un principio cardine delle democrazie costituzionali: la legge civile non può essere subordinata a precetti religiosi, né direttamente né simbolicamente. La libertà religiosa prospera solo laddove il diritto resta uno, universale e laico.

La storia dello Stato di diritto (Rechtsstaat, nella tradizione tedesca; rule of law in quella anglosassone, – stato di diritto per noi) affonda le proprie radici nel pensiero classico, pur trovando una concreta realizzazione solo in età moderna. Già Aristotele, nella Politica, affermava che «è preferibile che governi la legge piuttosto che uno qualunque dei cittadini» (Pol., III, 16), individuando nella norma generale un argine all’arbitrio del potere personale. Analogamente, Cicerone, nel De legibus, sosteneva che «legum servi sumus ut liberi esse possimus» — siamo servi delle leggi per poter essere liberi — anticipando l’idea secondo cui la libertà non nasce dall’assenza di vincoli, ma dalla sottomissione universale a una legge razionale e comune. Queste intuizioni restarono tuttavia prevalentemente teoriche fino alla crisi dello Stato assoluto, quando la limitazione giuridica del potere divenne una necessità storica oltre che filosofica.

È tra XVII e XVIII secolo che lo Stato di diritto assume una forma istituzionale compiuta. In Inghilterra, con l’Habeas Corpus Act e il Bill of Rights del 1689, si afferma il principio secondo cui anche il sovrano è soggetto alla legge. Le rivoluzioni americana e francese traducono poi tali principi in un progetto politico fondato sulla sovranità popolare e sulla supremazia della legge come espressione della volontà generale. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789 sancisce che «la loi est l’expression de la volonté générale» (art. 6), mentre Montesquieu, nello Spirito delle leggi, individua nella separazione dei poteri la condizione necessaria per evitare la tirannide. Anche figure più radicali come Robespierre, pur nella drammaticità del contesto rivoluzionario, ribadiscono che «la legge deve essere l’eguale protezione di tutti», rafforzando l’idea che il potere politico trovi la propria legittimità non nella persona che lo esercita, ma nel rispetto di una legalità impersonale. Da queste esperienze nasce lo Stato liberale moderno, che evolverà nel XIX e XX secolo nello Stato costituzionale, fondato sulla centralità della Costituzione, sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla limitazione giuridica del potere come pilastro delle democrazie contemporanee.

screenshot dall’articolo di Safiyah Riddle, AP, 1 gennaio 2026

Perché, allora, il giuramento di Mamdani sul Corano suscita un naturale sopracciglio alzato? Non per un riflesso di intolleranza religiosa, ma per una questione di coerenza tra simboli pubblici e principi fondativi dello Stato di diritto. Da donna, è difficile ignorare che in molte interpretazioni tradizionali del Corano l’eguaglianza giuridica tra uomo e donna non è riconosciuta in senso pieno: basti pensare alla diversa attribuzione dei diritti successori o al valore differenziato della testimonianza, elementi che si pongono in evidente contrasto con l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, secondo cui “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Allo stesso modo, mentre il messaggio cristiano — pur distinto dal diritto secolare — si fonda sulla misericordia e sul perdono, alcune prescrizioni coraniche di natura giuridica, come la punizione corporale per il furto (Qur’an, 5:38), riflettono una concezione della sanzione incompatibile con i principi di proporzionalità e umanità della pena propri delle democrazie costituzionali. Ed è per evitare che visioni religiose, legittime nella sfera privata ma normativamente eterogenee, assumano un significato pubblico o simbolico ambiguo, che la separazione tra Stato e religione diventa essenziale: non per escludere la fede, ma per impedire che essa venga percepita come possibile fonte alternativa di legittimazione del potere politico.

Purtroppo, una parte del dibattito contemporaneo sull’integrazione tende a ignorare un dato problematico: in molte interpretazioni politico-religiose dell’Islam non esiste una netta separazione tra norma religiosa e norma giuridica. Questa tensione emerge anche in alcuni contesti occidentali, come il Regno Unito, dove forme di arbitrato e mediazione religiosa informale operano parallelamente al sistema giudiziario statale, senza ovviamente farne parte. A questa criticità strutturale si affianca un ulteriore elemento di allarme: l’esistenza di una frangia jihadista che, lungi dal rimanere confinata alla dimensione ideologica, si traduce in piani operativi concreti di violenza contro civili e istituzioni dello Stato.

È in questo contesto che si colloca l’attentato sventato all’inizio dell’anno a Mint Hill, in North Carolina, neutralizzato grazie a un’operazione congiunta dell’FBI, della Joint Terrorism Task Force, del Mint Hill Police Department e del New York Police Department.

 Le autorità federali hanno arrestato un diciottenne, Christian Sturdivant, accusato di aver pianificato per oltre un anno un attacco di massa ispirato all’ISIS durante le celebrazioni di Capodanno. Secondo l’accusa, l’indagato aveva studiato obiettivi quotidiani — supermercati e fast food —, aveva redatto un manifesto operativo, nascosto armi improprie nella propria abitazione e giurato fedeltà all’ISIS con l’intento dichiarato di compiere “jihad” e morire come martire. L’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sorvegliato il sospetto anche durante le festività natalizie, ha evitato una strage in un momento simbolico della vita civile americana.

Questo episodio non è rilevante solo sul piano della sicurezza, ma anche su quello istituzionale. Esso mostra come l’estremismo jihadista non colpisca soltanto persone o luoghi, ma miri deliberatamente allo stile di vita, alla socialità e ai valori di una società aperta. È proprio per prevenire che visioni religiose radicalizzate possano trasformarsi in fonti alternative di legittimazione della violenza o dell’autorità che la separazione tra Stato e religione resta un pilastro irrinunciabile dello Stato di diritto: non come strumento di esclusione, ma come barriera costituzionale a tutela dell’integrazione, della sicurezza e del rispetto dell’altrui libertà di pensiero. Rispettare tutte le fedi non significa rinunciare a un principio cardine delle democrazie costituzionali: la legge civile non può essere subordinata a precetti religiosi, né direttamente né simbolicamente. La libertà religiosa prospera solo laddove il diritto resta uno, universale e laico.

In un momento in cui gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla loro fondazione, vale la pena tornare alle parole con cui Thomas Jefferson definiva l’ethos civico americano: “That love of order and obedience to the laws, which so generally characterizes the citizens of the United States, are sure pledges of internal tranquility…” («Quell’amore per l’ordine e per l’obbedienza alle leggi, che così generalmente caratterizza i cittadini degli Stati Uniti, è una sicura garanzia di tranquillità interna. »)
 — Thomas Jefferson, Address to the Citizens of Washington County (Alexandria, Virginia), March 31, 1801




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