El Koudri e l’attentato di Modena: non è terrorismo? Distinguere la prospettiva giudiziaria da quella operativa.
di Claudio Bertolotti.
Il 16 maggio 2026, nel pieno centro di Modena, il 31enne Salim El Koudri lanciava la propria automobile contro i pedoni che percorrevano via Emilia, investendo indiscriminatamente diverse persone. Il bilancio dell’attacco è stato di otto feriti, tra cui Monica Esposito, 55 anni, deceduta dopo circa due mesi di ricovero a cui si somma il ferimento di uno dei passanti intervenuti per fermarlo, dopo l’attacco con l’automobile, accoltellato dopo l’attacco con l’automobile.
Una dinamica che richiama inequivocabilmente le tecniche operative utilizzate in numerosi attentati terroristici jihadisti compiuti in Europa nell’ultimo decennio, come abbiamo documentato attraverso l’Osservatorio sul Radicalismo e il Contrasto al Terrorismo (ReaCT).
Eppure, il 30 ottobre scorso, la Direzione distrettuale antimafia di Bologna, confermando l’orientamento della Procura di Modena, ha escluso la sussistenza dell’aggravante terroristica, ritenendo che non siano emersi elementi sufficienti a dimostrare una radicalizzazione individuale o collegamenti con organizzazioni estremiste. El Koudri, giudicato capace di intendere e di volere, resta accusato di strage.
Una decisione che solleva un interrogativo rilevante: siamo di fronte a un’interpretazione giuridicamente corretta dei fatti oppure al rischio di sottovalutare le nuove modalità attraverso cui si manifesta il terrorismo contemporaneo?
Sul piano operativo possiamo leggere una chiara coerenza con la tendenza terroristica degli ultimi anni, pur tenendo conto della necessaria valutazione del movente e degli indicatori comportamentali e ideologici che non ne confermano la natura terroristica, ma neppure la escludono. Partendo da questa doverosa premessa, ritengo che la decisione della Direzione distrettuale antimafia di Bologna meriti una riflessione critica, soprattutto sul piano dell’analisi del fenomeno terroristico contemporaneo e della sua evoluzione storica. Non conosco integralmente gli atti investigativi e, dunque, non posso affermare che la magistratura abbia commesso un errore sul piano della valutazione giuridica, ma posso legittimamente pensare che, dal punto di vista dell’analisi strategica e della minaccia terroristica, ci siano elementi che non dovrebbero essere sottovalutati.
Partiamo da un dato oggettivo, ossia il fatto che la tecnica utilizzata da El Koudri sia indubbiamente riconducibile a una delle modalità operative più caratteristiche del terrorismo jihadista contemporaneo: l’impiego di un’automobile come ariete, un’arma per investire indiscriminatamente i civili, è una tecnica che abbiamo osservato ripetutamente negli attentati compiuti in Europa nell’ultimo decennio, da Nizza a Berlino, da Londra a Barcellona, in cui il veicolo è diventato uno strumento di offesa particolarmente efficace, accessibile, economico e capace di produrre un elevato numero di vittime, oltre a un significativo impatto mediatico e psicologico sulla popolazione.
I dati raccolti e analizzati dall’Osservatorio ReaCT dal 2004 a oggi confermano l’evoluzione di questa minaccia, caratterizzata da una crescente autonomia operativa degli attentatori, da processi di radicalizzazione individuale, spesso sotto traccia e in forma celata, e dall’utilizzo di strumenti di uso quotidiano trasformati in armi. Non è necessario appartenere formalmente a un’organizzazione terroristica per agire in coerenza con i suoi obiettivi e con le sue indicazioni operative è il riconoscersi in essa sul piano della visione, degli obiettivi, della condivisa visione di “nemico” da abbattere.
Lasciando il piano operativo, sul piano giuridico la Dda ha escluso l’aggravante terroristica sulla base dell’assenza, secondo gli accertamenti riferiti, di elementi sufficienti a dimostrare un percorso di radicalizzazione o collegamenti con organizzazioni estremiste. Una decisione rispettabile sul piano processuale, ma che non scioglie i nodi relativi alla natura e alle motivazioni dell’azione.
Un altro aspetto che ritengo importante riguarda le condizioni psicologiche dell’attentatore dove la presenza di disturbi psichici non può escludere automaticamente una motivazione ideologica o terroristica. Anzi, al contrario, come abbiamo evidenziato nelle nostre ricerche, le fragilità personali, la frustrazione, l’isolamento sociale e i sentimenti di rivalsa sono elementi che concorrono a creare condizioni favorevoli all’adesione a narrazioni estremiste. Non sono necessariamente spiegazioni alternative, bensì fattori che si sovrappongono e si rafforzano reciprocamente. Nel caso specifico, peraltro, la perizia giudiziaria ha riconosciuto El Koudri capace di intendere e di volere, evidenziando anche elementi di pianificazione dell’azione. E se questo non dimostra la natura terroristica dell’azione è però vero che rende ancora più importante comprendere quanto fosse effettiva la finalità dell’attacco: indubbiamente uccidere, ma con quale giustificazione o spinta ideologica?
C’è poi una questione importante che temo sia passata in secondo piano, ossia la metodologia che ci porta a ragionare sul fatto che, se per riconoscere un attacco terroristico cerchiamo necessariamente un’organizzazione alle spalle, un’affiliazione formale o una rivendicazione, rischiamo di utilizzare categorie interpretative non più adeguate all’evoluzione del fenomeno. E questo perché il terrorismo contemporaneo, soprattutto quello di matrice jihadista, ha dimostrato di saper ispirare azioni individuali senza bisogno di impartire ordini diretti. È l’effetto emulativo, ossia quel fenomeno che trova riscontro anche nella cronaca più recente. Il 4 maggio 2026, appena dodici giorni prima dell’attacco di Modena, a Lipsia, in Germania, un uomo avrebbe deliberatamente lanciato un SUV contro i pedoni, provocando due morti e diversi feriti. Anche in quel caso, pur in presenza di una tecnica operativa riconducibile al repertorio del terrorismo contemporaneo, non sarebbe emersa inizialmente una chiara motivazione terroristica. Pochi giorni dopo, il 7 maggio, a Parigi, le autorità francesi hanno fermato un uomo sospettato di progettare un attentato jihadista contro obiettivi civili, tra cui il Louvre. Due episodi differenti, il secondo dei quali relativo a un progetto non realizzato, che restituiscono comunque il quadro di una minaccia diversificata, nella quale intenzionalità, ideologia e modalità operative non coincidono necessariamente.
È proprio questo il punto, il fatto che la tecnica terroristica possa essere replicata anche in assenza di un’appartenenza ideologica dimostrabile, così come un individuo radicalizzato possa agire autonomamente, senza alcun collegamento operativo con un’organizzazione. Non possiamo dunque dedurre automaticamente la finalità terroristica dalla modalità dell’attacco, ma neppure escludere un possibile processo emulativo soltanto perché mancano affiliazioni, rivendicazioni o collegamenti organizzativi. È su questa distinzione che, a mio avviso, dovrebbe concentrarsi l’analisi del caso El Koudri.
Nel caso di Modena, le informazioni che abbiamo in merito ai contenuti digitali attribuiti a El Koudri hanno alimentato interpretazioni contrastanti perché si tratta di elementi che devono essere verificati e valutati nel loro insieme, senza escludere a priori il possibile significato ideologico.
Hanno dunque sbagliato valutazione su El Koudri?
Ritengo legittimo interrogarsi sulla completezza dell’interpretazione della minaccia e sui criteri utilizzati per escluderne la natura terroristica perché la questione, a mio avviso, non è stabilire se ogni investimento deliberato di civili debba essere classificato come terrorismo ma capire se, nel caso di El Koudri, siano stati adeguatamente considerati tutti gli elementi comportamentali, ideologici e operativi, anche nella loro possibile interazione.
E questo perché non tutti gli attacchi compiuti con un’automobile sono atti terroristici, ma un attacco che riproduce una tecnica consolidata del terrorismo contemporaneo impone un approfondimento particolarmente rigoroso delle motivazioni dell’autore.
E aggiungo un’ultima considerazione nel merito, poiché il rischio più grande, almeno per chi si occupa di prevenzione, è confondere l’assenza di una prova giudiziaria della finalità terroristica con l’assenza di indicatori di minaccia. Sono due dimensioni differenti, che rispondono a esigenze e criteri diversi.
Da un lato, la magistratura deve accertare responsabilità e finalità sulla base delle prove mentre, dall’altro, l’analista deve individuare anche quei segnali deboli che, presi singolarmente, appaiono poco significativi ma che, letti nel loro insieme, possono rivelare un processo di radicalizzazione o una possibile evoluzione verso la violenza. Il rischio, in caso contrario, è quello di sottovalutare una minaccia in fase evolutiva perché non corrisponde ai modelli organizzativi del passato. Il terrorismo è veloce, certamente molto di più di un disegno di legge sulla prevenzione e il contrasto alla radicalizzazione e il terrorismo che giace in parlamento da ormai tre legislature.